Regolamento del parco
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/05/1998
Art 1
Principi e contenuto
Art. 2
Obiettivi
Art. 3
Orari
Art. 4
Modi generali di comportamento
Art. 5
Tutela ambiente - divieti
Art. 6
Attività ammesse o soggette ad autorizzazione
Art. 7
Giochi riservati ai bambini
Art. 8
Segnaletica
Art. 9
Vigilanza
Art. 10
Sanzioni
Art. 11
Entrata in vigore
Il Parco di Villa Mazzotti è un parco pubblico e rappresenta una risorsa ambientale per la città di Chiari. L’Amministrazione Comunale ne facilita l’uso da parte dei cittadini.
L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di garantire la conservazione dell’ambiente del parco in tutte le sue singole componenti, attraverso il rispetto delle condizioni naturali di equilibrio e la preservazione delle specie vegetali ed animali ivi presenti.
Il parco di Villa Mazzotti è utilizzato per attività culturali, ludico-ricreative ed, avendo rilevanza ambientale, è fatto obbligo ai visitatori di usufruirne nel rispetto delle regole dei principi fissati da presente regolamento.
L’orario di apertura del parco è indicato in apposite bacheche poste all’ingresso del parco medesimo. L’orario stesso è stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza.
E’ vietato permanere nel parco oltre l’orario di chiusura.
Art. 4
Modi generali di comportamento
Ai visitatori è fatto obbligo di mantenere, durante la permanenza nel parco, un contegno compatibile con l’uso a cui è destinato, nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
Art. 5
Tutela ambiente - divieti
Il rispetto della natura deve essere rivolto a tutte le sue componenti, a tutela dell’equilibrio dell’ambiente e degli altri visitatori.
E’, pertanto, vietato:
• disturbare, danneggiare, catturare, uccidere animali;
• distruggere, danneggiare, sottrarre nidi e tane;
• raccogliere, danneggiare, estirpare flora, frutti, funghi;
• abbandonare rifiuti di qualsiasi natura;
• produrre luci, suoni e rumori molesti;
• transitare con bici o con mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi di servizio e di vigilanza;
• accendere fuochi;
• allestire campeggi;
• introdurre sedie, sdraio, tavoli da campeggio;
• danneggiare fabbricati e manufatti o utilizzarli impropriamente;
• condurre animali liberi.
Art. 6
Attività ammesse o soggette ad autorizzazione
Tutto ciò che non è espressamente vietato è ammesso.
Sono ammesse le seguenti attività, con i limiti sottoindicati:
• calpestare o distendersi nelle aree verdi, purchè ciò non comporti rovina o danno all’ambiente;
• suonare strumenti musicali o svolgere qualsiasi attività artistica, purchè ciò non comporti danno o rovina all’ambiente e non sia di eccessivo disturbo agli altri visitatori;
Sono soggette a preventiva autorizzazione, da parte del Comune, le seguenti attività:
• esercitare forme di commercio o di vendita;
• esporre avvisi, manifesti pubblicitari o qualsiasi altra stampa;
• effettuare manifestazioni di manifestazioni di qualsiasi tipo, quali assemblee, esposizioni, parate, spettacoli, attività agonistiche etc. etc.;
Art. 7
Giochi riservati ai bambini
Gli spazi riservati ai bambini sono appositamente individuati.
E’ vietato, per le persone superiori all’età di 12 anni, usufruire delle attrezzature e giochi riservati ai bambini.
Nelle aree verdi del parco saranno essere collocate tabelle riassuntive che consentano al visitatore di conoscere le principali regole cui attenersi nell’utilizzo degli spazi.
Le mansioni di vigilanza sono affidate alla Polizia Municipale, alle forze dell’ordine, all’ente gestore del parco, nonché al personale di custodia appositamente incaricato.
Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa dell’ammenda nella misura minima di L.50.000 fino ad un importo massimo di L. 150.000, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno provocato.
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art.40, comma 3, dello Statuto comunale.

Pianura-Bresciana